IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  1996,  n.  659,  recante
attuazione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi  di  garanzia
dei depositi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il limite di rimborso per ciascun depositante e' pari a 100.000
euro. La Banca d'Italia  aggiorna  tale  limite  per  adeguarlo  alle
eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in  funzione
del tasso di inflazione.»; 
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il rimborso e' effettuato entro venti giorni  lavorativi  dalla
data  in  cui  si  producono  gli  effetti   del   provvedimento   di
liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma  1.  Il  termine
puo' essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del  tutto
eccezionali per un periodo complessivo  non  superiore  a  10  giorni
lavorativi.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 4 giugno 2010, n. 96,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufffficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O. 
              - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O. 
              - Il decreto legislativo 4 dicembre 1996,  n.  659,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1996,  n.
          302. 
              - La direttiva 94/19/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
          maggio 1994, n. L 135. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  96-bis,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nella
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi  di  garanzia
          effettuano i  rimborsi  nei  casi  di  liquidazione  coatta
          amministrativa delle banche autorizzate in Italia.  Per  le
          succursali di banche comunitarie operanti  in  Italia,  che
          abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia
          italiano, i rimborsi  hanno  luogo  nei  casi  in  cui  sia
          intervenuto  il  sistema  di  garanzia   dello   Stato   di
          appartenenza.  I  sistemi  di  garanzia  possono  prevedere
          ulteriori casi e forme di intervento. 
              2. I sistemi di garanzia tutelano i  depositanti  delle
          succursali comunitarie delle banche italiane; essi  possono
          altresi'  prevedere  la  tutela   dei   depositanti   delle
          succursali extracomunitarie delle banche italiane. 
              3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi
          acquisiti dalle banche con obbligo di  restituzione,  sotto
          forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni
          circolari  e  agli  altri  titoli  di   credito   ad   essi
          assimilabili. 
              4. Sono esclusi dalla tutela: 
                a) i depositi  e  gli  altri  fondi  rimborsabili  al
          portatore; 
                b)  le  obbligazioni  e  i   crediti   derivanti   da
          accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli; 
                c) il  capitale  sociale,  le  riserve  e  gli  altri
          elementi patrimoniali della banca; 
                c-bis)  gli  strumenti  finanziari  disciplinati  dal
          codice civile; 
                d) i depositi derivanti da transazioni  in  relazione
          alle  quali  sia  intervenuta  una  condanna  per  i  reati
          previsti  negli  articoli  648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale; 
                e) i  depositi  delle  amministrazioni  dello  Stato,
          degli enti regionali, provinciali, comunali e  degli  altri
          enti pubblici territoriali; 
                f) i depositi effettuati da  banche  in  nome  e  per
          conto proprio, nonche' i crediti delle stesse; 
                g) i depositi  delle  societa'  finanziarie  indicate
          nell'art. 59, comma  1,  lettera  b),  delle  compagnie  di
          assicurazione; degli organismi di  investimento  collettivo
          del  risparmio;  di  altre  societa'  dello  stesso  gruppo
          bancario degli istituti di moneta elettronica; 
                h)  i  depositi,  anche  effettuati  per   interposta
          persona, dei componenti  gli  organi  sociali  e  dell'alta
          direzione  della  banca  o  della  capogruppo  del   gruppo
          bancario; 
                i)  i  depositi,  anche  effettuati  per   interposta
          persona,  dei  titolari   delle   partecipazioni   indicate
          nell'art. 19; 
                l) i depositi per i quali il depositante ha  ottenuto
          dalla banca, a titolo individuale, tassi e  condizioni  che
          hanno concorso  a  deteriorare  la  situazione  finanziaria
          della banca, in base  a  quanto  accertato  dai  commissari
          liquidatori. 
              5. Il limite di rimborso  per  ciascun  depositante  e'
          pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite
          per adeguarlo alle  eventuali  variazioni  apportate  dalla
          Commissione europea in funzione del tasso di inflazione. 
              6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non  esclusi  ai
          sensi del comma 4, che  possono  essere  fatti  valere  nei
          confronti    della    banca    in    liquidazione    coatta
          amministrativa, secondo quanto previsto dalla  sezione  III
          del presente titolo. 
              7.  Il  rimborso  e'  effettuato  entro  venti   giorni
          lavorativi dalla data in cui si producono gli  effetti  del
          provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'art. 83,
          comma 1. Il  termine  puo'  essere  prorogato  dalla  Banca
          d'Italia, in  circostanze  del  tutto  eccezionali  per  un
          periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi. 
              8. I sistemi di garanzia  subentrano  nei  diritti  dei
          depositanti  nei  confronti  della  banca  in  liquidazione
          coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e,
          entro tali limiti, percepiscono  i  riparti  erogati  dalla
          liquidazione in via  prioritaria  rispetto  ai  depositanti
          destinatari dei rimborsi medesimi.».